Art. 1 - IL CODICE ETICO
Il Codice Etico dell’Unione Sportiva Sangiorgese 2000 (da questo punto in poi indicata come “la società”) recita norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti quelli che operano, a vario titolo, nella Società medesima. L’adozione del presente Codice Etico è espressione della volontà della Società di promuovere uno standard professionale nello svolgimento delle prestazioni sportive e di tutte le attività riconducibili alla Società, ed al tempo stesso, vietare quei comportamenti che sono in contrasto non solo con le normative rilevanti ma anche con i valori etici che la Società intende promuovere e garantire. Il Codice Etico specifica, in particolare, i fondamentali doveri di lealtà, probità, correttezza e diligenza previsti per tutti i protagonisti della vita associativa.
Art. 2 - I DESTINATARI
Il Codice Etico della Società si applica ai seguenti soggetti:
- dirigenti, atleti, tecnici e comunque a tutti i tesserati;
- collaboratori, consulenti esterni e ogni altro soggetto che agisca nell’interesse della Società;
- sostenitori della squadra;
- sponsor.
Art. 3 - EFFICACIA
Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i soggetti di cui all’art. 2, indipendentemente dalla qualifica. Il presente Codice Etico è efficace solo se i destinatari sono disposti a condividerne i principi, gli scopi e le finalità e ad impegnarsi all’osservanza di tutte le disposizioni in esso contenute, a contribuire alla loro applicazione, nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro violazione che costituisce grave inadempienza ed è meritevole delle sanzioni disciplinari previste dalla Società. L’ignoranza del Codice Etico non può essere invocata a nessun effetto. Il Codice Etico esplica i propri effetti dal momento della sottoscrizione.
Art. 4 - L’ASSOCIAZIONE
La Società deve operare nel pieno rispetto dell’ordinamento giuridico e sportivo vigente ed uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in ogni aspetto riferibile alla propria attività. La Società si impegna ad adottare tutte le misure necessarie dirette a facilitare la conoscenza e l’applicazione di tutte le norme contenute nel presente Codice Etico, prevedendo altresì sanzioni disciplinari nel caso di mancato rispetto delle stesse. Inoltre, la Società si impegna a sostenere iniziative mirate alla promozione di azioni volte a prevenire il rischio di comportamenti non etici ed a cooperare attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva. Tutte le attività della Società, dal punto di vista gestionale, devono essere ispirate alla massima correttezza, trasparenza e legittimità formale e sostanziale. La Società adotta, e ne garantisce l’attuazione, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire comportamenti illeciti.
La Società si impegna a non intrattenere alcun rapporto con soggetti che non operino nel rispetto delle norme e dei principi espressi nel presente Codice Etico
Art. 5 - I DOVERI DELL’ASSOCIAZIONE
La Società si impegna a:
- promuovere azioni volte a diffondere una sana cultura etico/sportiva;
- astenersi da qualsiasi condotta atta ad arrecare pregiudizio alla salute degli atleti, con particolare riferimento ai bambini e giovani, garantendo che la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico assumano un ruolo primario;
- evitare comportamenti che in qualsiasi modo determinino o possano determinare incitamento alla violenza o ne costituiscano apologia;
- promuovere un tifo leale e responsabile;
- non premiare alcun comportamento sleale.
Art. 6 - REGOLE DI COMPORTAMENTO
Chiunque operi nella Società deve essere a conoscenza delle normative vigenti che disciplinano e regolamentano l’espletamento delle proprie funzioni e dei conseguenti comportamenti. Tutte le attività devono essere svolte con impegno, rigore morale, trasparenza e correttezza anche al fine di tutelare l’immagine stessa della Società. Tutti, nell’ambito delle specifiche attività, devono uniformare la propria condotta al pieno rispetto dei principi di lealtà, onestà, imparzialità, integrità morale evitando comportamenti atti ad incidere negativamente sui rapporti interni che devono essere improntati all’osservanza dei principi di civile convivenza nel rispetto reciproco e garantendo il rispetto dei diritti e delle libertà delle persone. Tutti nell’esercizio delle attività e funzioni affidate devono operare con imparzialità evitando trattamenti di favore o disparità di trattamento nei confronti di tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno rapporti con la Società. È vietato rilasciare dichiarazioni o esprimere giudizi che possano in qualsiasi modo ledere l’immagine della Società o essere lesivi della reputazione di altre persone, Enti o Associazioni.
Art. 7 - GLI ATLETI
Tutti gli atleti devono perseguire il risultato sportivo ed il proprio successo personale nel rispetto dei principi previsti dal presente Codice Etico. Gli atleti devono osservare il principio di solidarietà considerando più importante il rispetto dei valori sportivi rispetto al perseguimento del proprio successo.
Nella consapevolezza che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il valore dello sport gli atleti devono impegnarsi a:
- onorare lo sport e le sue regole attraverso la competizione corretta, impegnandosi sempre al meglio delle loro possibilità e delle loro condizioni psicofisiche comportandosi sempre e comunque secondo i principi di lealtà e correttezza;
- tenere un comportamento esemplare;
- rifiutare ogni forma di doping;
- astenersi dal compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara;
- astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l’integrità fisica e/o morale degli avversari, rispettare gli stessi, i loro staff tecnici e dirigenziali;
- rispettare gli ufficiali e giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente;
- adottare iniziative positive e/o comportamenti atti a sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre avversarie e dei relativi sostenitori;
- astenersi dall’esprimere giudizi lesivi della reputazione dell’immagine e dignità personale di altre persone o organismi operanti nell’ordinamento sportivo;
- rispettare, sostenere ed aiutare i propri compagni di squadra e le scelte degli allenatori in ogni circostanza fuori e dentro il campo;
- onorare gli impegni, gli orari e le regole proprie della Società;
- avere cura del materiale tecnico, degli attrezzi e delle strutture di gioco messe a disposizione dalla Società.
Per quanto riguarda gli atleti che ancora stanno portando avanti un percorso scolastico, l’impegno in esso riveste un’importanza fondamentale, ma anche la presenza costante agli allenamenti rappresenta un impegno assunto la cui inadempienza compromette anche l’attività di altre persone. In virtù di quanto affermato, fondamentale sarà l’organizzazione del tempo a disposizione al fine di non compromettere né l’impegno scolastico, né l’attività sportiva.
Art. 8 - I TECNICI
I tecnici devono trasmettere ai propri atleti valori come rispetto, sportività, civiltà ed integrità che vanno aldilà del singolo risultato sportivo e che sono il fondamento stesso dello sport. Il comportamento degli allenatori deve essere sempre eticamente corretto nei confronti di tutte le componenti: atleti, colleghi, arbitri, dirigenti, tifosi e mezzi di informazione. I tecnici sono presi ad esempio dai giovani come modelli di comportamento e devono comprendere la pesante influenza che parole ed atteggiamenti hanno nei confronti degli atleti che compongono la loro squadra.
Per questa ragione i tecnici devono impegnarsi al rispetto dei seguenti principi:
- promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il fair play;
- tenere un comportamento esemplare; non premiare comportamenti sleali né adottarli personalmente;
- non compiere atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara o ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio;
- astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l’integrità fisica e/o morale dell’avversario;
- rispettare gli ufficiali e giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente;
- segnalare agli organi societari preposti ogni situazione di conflitto di interessi anche solo apparente;
- evitare atteggiamenti vessatori o esageratamente punitivi;
- avere cura del materiale tecnico, degli attrezzi e delle strutture di gioco;
- vestire i colori della Società durante l’attività di palestra e le iniziative ad essa correlate.
Art. 9 - SOSTENITORI DELLA SQUADRA
I sostenitori della squadra, nella condivisione degli obiettivi che la Società si prefigge attraverso l’applicazione del presente Codice Etico, consapevoli delle loro responsabilità al fine di contribuire allo svolgimento delle manifestazioni sportive nel più assoluto rispetto dei valori etici insiti nelle stesse, si impegnano a:
- adottare ogni iniziativa ritenuta utile al fine di evitare la politicizzazione dei loro gruppi;
- comportamenti che in qualsiasi modo determinino o possano determinare incitamento alla violenza o ne costituiscano apologia;
- evitare comportamenti che possano essere lesivi dell’incolumità fisica altrui e/o determinare situazioni di pericolo, anche solo potenziale, per il sereno svolgimento delle manifestazioni sportive;
- favorire la diffusione di comportamenti coscienti tesi a manifestare apprezzamento per le vittorie degli avversari nel rispetto di tutti gli atleti e delle loro squadre;
- favorire la diffusione di comportamenti tesi ad accettare gli errori arbitrali nella certezza della buona fede e obiettività dei direttori di gara;
- evitare comportamenti discriminatori in relazione alla razza, origine etnica o territoriale, sesso o orientamenti sessuali, età, condizione psico-fisica sensoriale, religione, opinioni politiche.
Art. 10 - IL COMITATO DEI GARANTI
La Società si impegna ad istituire uno specifico Comitato dei Garanti del Codice Etico, composto da persone della Società con il compito di:
- designare un responsabile dell’attuazione e del rispetto del Codice Etico;
- vigilare sull’attuazione e sul rispetto del Codice Etico;
- pronunciarsi sulle violazioni del Codice Etico ed adottare gli eventuali provvedimenti sanzionatori;
- esprimere pareri in merito a scelte di politica societaria e conseguenti procedure al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni del Codice Etico;
- procedere alla periodica revisione del Codice Etico.
Art. 11 - REGOLE PER I GIOCATORI DURANTE L’ALLENAMENTO
- Ogni giocatore deve essere pronto 15 minuti prima dell’inizio dell’allenamento.
- Quando l’allenatore chiama i giocatori per l’inizio dell’allenamento, questi debbono arrivare in pochi secondi.
- Non è concesso allontanarsi dal campo di allenamento per alcun motivo. Le pause verranno concesse solo dall’allenatore.
- Durante le pause non si potrà andare negli spogliatoi fatto salvo specifiche esigenze e solo dietro un esplicito permesso dell’allenatore o del Dirigente.
- Ogni giocatore dovrà presentarsi con l’abbigliamento adeguato all’allenamento, fornito dalla Società.
- Durante l’allenamento, ogni telefono cellulare dovrà essere spento o silenzioso e ne è vietato l’uso all’interno degli spogliatoi.
- Non sono ammessi ritardi o assenze ingiustificate agli allenamenti: l’allenatore dovrà essere avvisato con debito anticipo sia dell’assenza che dell’eventuale ritardo mediante una telefonata o un sms.
- È severamente vietato fumare nei locali e nelle immediate vicinanze della palestra, luogo di allenamento ed eventuale campo di gioco (anche in trasferta).
Art. 12 - REGOLE PER I GIOCATORI DURANTE LE PARTITE
- I giocatori convocati devono trovarsi all’impianto sportivo dove si giocherà la partita un’ora prima dell’inizio.
- Il giocatore convocato dovrà presentarsi ad ogni partita con: divise da gioco complete, eventuale soprammaglia ed il proprio documento d’identificazione (carta di identità o passaporto) pena la non partecipazione alla partita.
- La divisa da gioco dovrà essere indossata nel modo più appropriato pena la non partecipazione alla partita.
- Durante il riscaldamento, all’uscita degli spogliatoi dopo l’intervallo ed in panchina è obbligatorio indossare l’eventuale soprammaglia della Società.
- Durante il riscaldamento è vietato indossare lettori mp3 o auricolari in genere ed allontanarsi dal campo per salutare parenti o amici.
- Non sono ammesse assenze o ritardi ingiustificati alle partite: l’allenatore dovrà essere avvisato il giorno dell’ultimo allenamento antecedente la gara prima che esso abbia comunicato le convocazioni.
- L’allenatore e/o il dirigente di riferimento organizzano la trasferta e comunicano il programma del viaggio con gli orari da rispettare. Eccezioni o variazioni, anche se relative al viaggio di ritorno, dovranno essere concordate.
- In qualunque occasione, l’utilizzo di mezzi propri da parte di atleti e tecnici dovrà essere autorizzato dalla Società.
- Le trasferte non autorizzate non verranno rimborsate.
Art. 13 - REGOLE PER GLI ALLENATORI E GLI ISTRUTTORI
- Partecipare a tutte le riunioni stabilite dalla Società.
- Consultare il proprio dirigente sportivo prima di ogni eventuale provvedimento disciplinare per i giocatori.
- Indire riunioni con i genitori almeno 1 volta ogni 3 mesi.
- Mantenere un atteggiamento equilibrato durante gli allenamenti: vietato insultare i giocatori, vietato sedersi o parlare con altre persone che non facciano parte del gruppo.
- Ad ogni inizio/fine allenamento controllare la presenza e la funzionalità di tutte le attrezzature necessarie per un corretto svolgimento della seduta.
Art. 14 - PER I DIRIGENTI SPORTIVI
Compiti, diritti e doveri dei dirigenti accompagnatori (Estratto dal Regolamento Esecutivo FIP).
1. Il dirigente accompagnatore di squadra, di cui agli artt. 47 R.E. e seguenti, svolge le sottoelencate funzioni:
- rappresenta a tutti gli effetti, anche per quanto concerne questioni amministrative e disciplinari relative alle gare nelle quali esercita le sue mansioni, di fronte agli arbitri, ufficiali di campo ed alla società avversaria, la squadra da lui accompagnata;
- risponde, a tutti gli effetti, della disciplina e del comportamento degli atleti e dell'allenatore della squadra;
- firma e presenta ogni eventuale reclamo, proposto prima dell'inizio della gara, in sostituzione del presidente della società;
- firma e/o presenta qualsiasi altra dichiarazione, istanza, reclamo o ricorso previsto dai regolamenti federali;
esercita le funzioni di dirigente addetto agli arbitri, quando designato dalla sua società per lo svolgimento di tale mansione o quando previsto dai regolamenti federali.
2. Il dirigente accompagnatore inoltre:
- deve presentarsi agli arbitri ed ufficiali di campo prima dell'inizio della gara, farsi registrare a referto e far registrare a referto i tesserati che intendono prendere parte alla gara, con le modalità previste dalle Disposizioni Organizzative Annuali;
- prima della gara e durante l'intervallo tra il primo ed il secondo tempo può entrare sul campo di gioco per conferire con i propri giocatori;
- durante lo svolgimento della gara deve restare al tavolo degli ufficiali di campo senza disturbare l'operato degli stessi e degli arbitri;
- durante l'intervallo ed alla fine della gara può conferire in forma corretta con gli arbitri e gli ufficiali di campo;
3. In assenza del dirigente accompagnatore, i suoi compiti e mansioni sono svolti dall'allenatore o, in mancanza, dal capitano della squadra.
4. È consentito iscrivere a referto un secondo dirigente tesserato che avrà il compito di coadiuvare l'attività del dirigente accompagnatore.
Per tutte le figure dirigenziali della Società è consigliata una lettura integrale del R.E. - PARTE SECONDA – per un completo aggiornamento riguardo le norme in vigore, nonché una lettura completa delle Disposizioni Organizzative Annuali Regionali (DOAR) per i campionati di competenza.
Art. 15 - LA SALUTE
Gli atleti, come previsto dal Regolamento Sanitario Sportivo della F.I.P. e del C.O.N.I., devono sottoporsi annualmente alla visita medica per l’idoneità sportiva agonistica. La Società non permetterà in alcun modo ad atleti non provvisti di tale idoneità, né di giocare né di allenarsi. Tutti gli atleti in regola con l’iscrizione ed il certificato medico usufruiscono della copertura assicurativa della FIP. Il genitore dell’atleta minorenne si assume tutte le responsabilità per gli eventuali rischi derivanti dalla pratica sportiva della pallacanestro. Solleva la Società e gli allenatori da ogni responsabilità per gli eventuali infortuni che possano derivare dall’attività della pallacanestro, rinuncia a qualsiasi azione futura volta ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni nonché al relativo diritto, fermi restando i diritti e i risarcimenti derivanti dalle coperture assicurative stipulate dalla Federazione per la partecipazione ai campionati FIP. Qualora un atleta non si presenti alla visita medica nel giorno ed orario stabilito, dovrà effettuare la visita, a propria cura e spese, presso un centro privato autorizzato. L’assunzione di sostanze stupefacenti costituisce causa di immediata sospensione degli allenamenti.